Il tribunale di seconde cure pugliese afferma che la sola indicazione del TAN nel contratto non è sufficiente a determinare il costo del finanziamento ossia il monte interessi dovuto, in violazione degli artt. 1346 c.c. e 117 TUB.
Inoltre, lo sviluppo del piano di ammortamento in regime di capitalizzazione composta comporta un tasso effettivo più elevato.
La Corte rileva che “l’ applicazione di un tasso effettivo di interesse (che rappresenta il costo effettivo annuo del finanziamento al netto di spese, commissioni ed oneri accessori, la cui incidenza rileva invece ai fini del T.A.E.G.) diverso da quello concordato e più sfavorevole al cliente, in quanto superiore a quest’ultimo per effetto dell’occulta applicazione (in sede di sviluppo del piano di ammortamento) del regime di capitalizzazione composta”. La previsione del TAN nulla dice sulla determinazione del monte interessi, in caso di capitalizzazione composta, e fornisce una misura sottodimensionata del prezzo dell’operazione di finanziamento.
Da qui, accertato il regime di capitalizzazione composta applicato al contratto de quo, viene posta l’attenzione sulla violazione dell’art. 1283 c.c., facendo proprie le determinazioni del C.T.U.: “E’ un dato incontrovertibile sul piano matematico finanziario che l’adozione di un regime di capitalizzazione composta produca interessi sugli interessi, ed è un dato altrettanto incontrovertibile che il regime adottato dall’istituto di credito, nella fattispecie in esame, sia proprio quello della capitalizzazione composta e che tale regime sia intimamente connaturato […] nella fonnula che ha determinato l’importo della rata costante nel piano di ammortamento, da cui è dipesa la quota interessi, per singola scadenza e complessiva, che il cliente avrebbe dovuto sopportare”.
E, ancora: “L’ammortamento a rata costante […] ha determinato, nel regime di capitalizzazione composta adottato, ma non dichiarato, dall’istituto di credito, un ‘accelerazione nella crescita degli interessi rispetto ad una loro crescita proporzionale, realizzando, per questa via, nella successione di scadenze predeterminate nei piani di ammortamento, la loro capitalizzazione e dunque una spirale ascendente del monte interessi”.
La pronuncia è un importante passo verso il riconoscimento del regime di capitalizzazione composta degli interessi nei finanziamenti a rimborso graduale, concetto sempre più abbracciato dalla recente giurisprudenza che, finalmente, sembra aprire gli occhi su quello che è un tema scottante del contenzioso bancario.
La sentenza è disponibile per il download al seguente link.