Quando un rapporto bancario si protrae per molti anni (vedi il caso di un conto corrente) diventa molto arduo recuperare la relativa documentazione detenuta dall’istituto bancario, perché difficilmente questa viene conservata. Può però presentarsi la circostanza di agire in giudizio contro la banca per una serie di motivi:
- irregolarità nella gestione del rapporto bancario;
- sopravvenuti nuovi orientamenti giurisprudenziali a tutela del consumatore (es. Clausola Floor);
- per contrastare l’azione aggressiva della banca che si muove per recuperare un credito.
In questi casi il cliente non può agire attivamente perché non può entrare in possesso della documentazione a sostegno e riprova della sua tesi, per esempio quella che riguarda l’eventuale accertamento del manipolazione del tasso del mutuo.Tuttavia, una recente sentenza del Il Tribunale di Napoli n. 6018 del 12 giugno 2023, ha riconosciuto il diritto di accesso del correntista alla documentazione bancaria risalente ad oltre i dieci anni, ordinandone la consegna sulla base del ricorso presentato dal correntista ex art. 700 c.p.c.
Ecco cosa cita l’art. 119 del Testo Unico Bancario a proposito dei documenti relativi alle operazioni contabili decennali
In effetti, ai sensi del comma 4 dell’art. 119 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n° 385 (c.d. “Testo Unico Bancario”) il Cliente (o chi per lui) ha diritto a chiedere all’istituto bancario la documentazione inerente a singole operazioni contabili poste in essere negli ultimi dieci anni. Tale documentazione deve essere consegnata entro il termine di gg. 90 senza addebiti diversi dai costi di produzione. La norma è chiaramente coordinata con l’art. 2220 c.c., secondo cui le scritture e i documenti contabili in genere, ovvero delle imprese, devono essere conservate per “dieci anni dalla data dell’ultima registrazione”.
Ecco cosa succede normalmente nei casi in cui il correntista richiede la documentazione relativa alle operazioni bancarie
La Banca solitamente contrae il diritto di accesso del correntista alla documentazione, limitandosi alle operazioni svoltesi nell’ultimo decennio. Tuttavia le principali criticità relative alla lesione dei diritti del correntista come anatocismo, spese e oneri addebitati e mai pattuiti usura ecc sono spesso risalenti nel tempo e oltre i 10 anni. L’accesso alla documentazione relativa a periodi remoti può ribaltare le sorti di un giudizio. È, quindi, di fondamentale importanza per il cliente della banca, entrare in possesso di tutta la documentazione a partire dalla data di stipula del contratto di conto corrente specie quando è stato stipulato oltre i 10 anni dall’istanza di accesso.
Il diritto alla consegna della documentazione bancaria oltre i dieci anni stabilito dal Tribunale di Napoli
Nella sentenza del Tribunale di Napoli disponibile per il download al link, il Giudice ha basato la propria decisione sul presupposto che l’ordine di consegna in copia dei documenti contrattuali relativi a rapporti bancari, non soggiace al limite decennale del comma 4 dell’art. 119 TUB, trovando invece il proprio fondamento nel comma 1 del citato articolo. Tale norma, infatti, si riferisce unicamente alla “documentazione inerente a singole operazioni” e non ai documenti di sintesi come appunto estratti conto e gli scalari che la banca è tenuta a consegnare in copia al cliente durante il rapporto e alla sua scadenza, in base al combinato disposto dei co. 1 e 2 dell’art. 119 TUB . Dunque, per gli estratti conto e gli scalari, il termine prescrizionale ordinario di 10 anni decorre dalla chiusura del rapporto. Si legge, nel citato provvedimento: “Tale previsione, prevede, dunque, un onere di rendicontazione periodico che va nettamente distinto dal diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione concernente le singole operazioni, contemplato dal co 4 dell’art 119 TUB, e condizionato, solo questo, al mancato superamento del termine decennale ivi previsto. […] Per tali ragioni sussiste il diritto della correntista ad ottenere la consegna dei documenti oggetto della domanda cautelare”.
Conclusioni
Alla luce della citata pronuncia appare concreta la possibilità per il correntista di ricevere la consegna di tutta la documentazione bancaria a partire dalla data di stipula del rapporto, potendo così agire in giudizio per ottenere la restituzione di ogni somma a titolo di interessi, oneri e spese non dovuti perché mai pattuiti, oppure pattuiti in misura differente.