Una recentissima ordinanza della Suprema Corte ribadisce la necessità di una espressa pattuizione al fine di introdurre una valida clausola di capitalizzazione degli interessi.
In merito, coì si esprimono gli Ermellini: “Va osservato che questa Corte ha recentemente, più volte, enunciato il principio di diritto – cui anche questo Collegio intende dare continuità – secondo cui, in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell’art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell’entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell’art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell’art. 2 della predetta delibera”.
Il principio così enunciato è contenuto nell’ordinanza della Cassazione civile, Sezione I, del 19 luglio 2021, n. 20625 disponibile per il download al seguente link.