Il Dott. Francesco Ferrari supera la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie ai fini dell’eccezione di prescrizione in sede di rideterminazione del saldo di conto corrente.
Con sentenza n. 5472 del 24 giugno 2021, il Tribunale di Milano, sezione VI (Imprese) ha stravolto la lettura della famosissima sentenza “Rordorf” (Cass. SS.UU. 24418/2010).
Si tratta di una pronuncia importante e moderna che svecchia e rinnova l’approccio sin qui adottato in materia di prescrizione e individuazione delle rimesse solutorie e ripristinatorie, così come definite nelle citate sezioni unite del 2010.
Si legge: “L`utilizzo da parte del cliente di somme eccedenti il limite dell`affidamento, infatti, non avviene al di fuori di una qualsiasi disciplina negoziale, ma opera comunque nella cornice del rapporto di conto corrente sottostante, con l`effetto che per tale esubero non potranno trovare applicazione le condizioni economiche pattuite dalle parti con il fido, ma saranno addebitati i maggiori interessi di scoperto, al pari di quanto avviene in caso di saldo debitorio in un conto corrente semplice, ossia non affidato.”; e, ancora: “Ne discende che in costanza di rapporto di conto corrente, non potendo configurarsi un credito esigibile per la banca neppure con riferimento al capitale e agli interessi ultra-fido, non possa mai riscontrarsi una rimessa solutoria, idonea a far decorrere il termine prescrizionale dalla data della sua annotazione.“.
La sentenza è disponibile per il download al seguente link.