La pronuncia della Cassazione n. 3858 del 15 febbraio 2021 ribadisce ulteriormente i concetti già espressi con la precedente sentenza n. 9141 del maggio 2020, relativa al saldo rettificato in cui devono essere considerati anche gli interessi legittimi (semplici): la rimessa solutoria paga esclusivamente tali interessi per la parte debordante il fido (oltre agli interessi dell’extra fido).
In tempi recentissimi gli Ermellini sono tornati a discutere di saldo rettificato e rimesse solutorie: argomento mai così caldo come adesso, dopo le SS. UU. 13 giugno 2019 n. 15895 e ribadendo quanto già ampiamente affrontato nella precedente ordinanza del 19 maggio 2020, n. 9141.
Il Massimo Collegio ha precisato come sia necessario utilizzare il saldo “ricalcolato” ed epurato di tutti gli addebiti indebitamente effettuati dalla banca, al fine di stabilire se un versamento abbia natura solutoria o ripristinatoria, attingendo a piene mani dalla 9141/2020.
Dunque, la rettifica del rapporto dovrà essere sempre effettuata in via preventiva; e ciò senza alcun limite di tempo; è quindi infondata la pretesa della banca che chieda la prescrizione di un “diritto alla rettifica”.
Ancora, ove sia stato l’addebito degli interessi ricalcolati a determinare il superamento del limite del fido, rivestirà funzione solutoria solo la parte della rimessa successiva pari alla differenza tra lo “scoperto” ed il limite del fido (ai sensi dell’art. 1194, co 2, c.c.), e limitatamente a questa parte.
Così si è espressa la Cassazione civile – Sezione I – con la sentenza del 15 febbraio 2021, n. 3858 disponibile per il download al seguente link.