La Corte d’Appello di Milano, chiamata a decidere sulla prescrizione delle somme, tempo per tempo, indebitamente addebitate dalla banca, accoglie la tesi del saldo rettificato invece che del saldo banca.
L’individuazione delle rimesse “solutorie”, così come definite dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SS.UU. 24418/2010), è necessaria in tema prescrizione di ripetizione degli importi illeggittimamente addebitati dalla banca in corso di rapporto, al fine di ricostruire il corretto rapporto di conto quando venga sollevata una valida eccezione di prescrizione.
Nella sentenza n. 176 del 20 gennaio 2020, la Corte d’Appello di Milano ritiene che “Per compiere tale accertamento non ci si può affidare alla contabilità della Banca e alle sue periodiche risultanze finali, in quanto queste sono spesso soltanto apparenti e virtuali”.
Quindi, prosegue: “Occorre prima effettuare una ricostruzione contabile del conto corrente bancario, depurandolo dalle conseguenze contabili di clausole e prassi nulle e inefficaci, con le quali la Banca ha appesantito indebitamente il passivo e/o lo scoperto di conto corrente del cliente e soltanto dopo potrà stabilirsi, in relazione al limite dell’affidamento accordato dalla Banca, se i singoli versamenti eseguiti abbiano avuto una reale ed effettiva natura solutoria”.
Il Tribunale di seconde cure prosegue ritenendo necessario che “le rimesse solutorie siano calcolate sul saldo rettificato – come anche definito nell’elaborato peritale dal consulente del giudice quale ‘saldo bancario depurato di tutti gli addebiti illegittimi ovvero in contrasto con specifiche disposizioni normative'”.
La tesi esposta dall’alta Corte lombarda rompe gli schemi e comporta conseguenze ben diverse e di gran lunga peggiorative per l’istituto bancario.
Infatti, la scelta del saldo su cui effettuare il ricalcolo è cruciale perché risulta palese che lavorare su un computo da cui vengano espunte tutte le poste, tempo per tempo, considerate illeggittimamente addebitate permette di ridurre l’esposizione (quindi il saldo a debito).
Dunque, a seguito di un ricalcolo da cui risulti un’esposizione più ridotta, dei versamenti effettuati su un conto originariamente “scoperto”, oppure destinati a coprire un passivo eccedente i limiti di affidamento, potrebbero invece risultare normali versamenti “ripristinatori” della provvista: con la conseguenza di ridurre l’ammontare delle somme prescritte e aumentare il credito del correntista nei confronti dell’istituto bancario.
La sentenza in esame è disponibile per il download al seguente link.