La Cassazione torna a ribadire la validità dell’eccezione di prescrizione “generica”, secondo i dettami delle SS.UU. 15895/2019.
Come recentemente affermato dalle Sezioni Unite (Cass. SS.UU., 13 Giugno 2019, n. 15895), quando un correntista esperisce l’azione di ripetizione per somme indebitamente addebitate dalla banca e pagate in corso di rapporto, l’onere di allegazione che grava sull’istituto di credito è soddisfatto senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie.
In merito, tale azione di ripetizione è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell’ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati (Cass. SS.UU. 24418/2010).
Pertanto, nel contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, quando un cliente agisca nei confronti della banca per la ripetizione d’importi relativi ad interessi non dovuti, è necessario distinguere i versamenti ripristinatori della provvista, operati nel limite dell’affidamento concesso al cliente, da quelli solutori, ovvero effettuati oltre tale limite, ai fini della decorrenza della prescrizione decennale dell’azione rispettivamente dalla estinzione del conto o dai singoli versamenti: la decorrenza della prescrizione, infatti, dipende dal carattere solutorio – e non meramente ripristinatorio – dei versamenti effettuati dal correntista.
La Cassazione civile, sezione I, con ordinanza del 12 marzo 2020, n. 7115 ribadisce come non sia necessario che la banca indichi specificamente le rimesse prescritte, né il relativo “dies a quo“, emergendo la natura “ripristinatoria” o “solutoria” dei singoli versamenti dagli estratti-conto, della cui produzione in giudizio è onerato il cliente, sicché la prova degli elementi utili ai fini dell’applicazione della prescrizione è nella disponibilità del giudice che deve decidere la questione.
L’ordinanza è disponibile per il download al seguente link.