In una recentissima sentenza la CGUE affronta nuovamente lo spinoso problema delle clausole abusive nei contratti stipulati da consumatori con operatori professionali.
Il Giudice Europeo, nello specifico, è chiamato a pronunciarsi su clausole abusive di un contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile e, in quest’occasione, detta alcuni granitici principi a cui il Decidente locale dovrebbe sempre attenersi.
In particolare:
“[..] al fine di rispettare l’obbligo di trasparenza di una clausola contrattuale che fissa un tasso d’interesse variabile nell’ambito di un contrato di mutuo ipotecario, tale clausola deve non solo essere intelligibile sui piani formale e grammaticale, ma consentire altresì che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto della modalità di calcolo di tale tasso e di valutare in tal modo, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sulle sue obbligazioni finanziarie. Costituiscono elementi particolarmente pertinenti ai fini della valutazione che il giudice nazionale deve effettuare al riguardo, da un lato, la circostanza che gli elementi principali relativi al calcolo di tale tasso siano facilmente accessibili a chiunque intenda stipulare un mutuo ipotecario, grazie alla pubblicazione del metodo di calcolo di detto tasso, nonché, dall’altro, la comunicazione di informazioni sull’andamento, nel passato, dell’indice sulla base del quale è calcolato questo stesso tasso.”
E, ancora:
“[…] nell’ipotesi di nullità di una clausola contrattuale abusiva che fissa un indice di riferimento per il calcolo degli interessi variabili di un mutuo, il giudice nazionale sostituisca a tale indice un indice legale, applicabile in assenza di un diverso accordo tra le parti contraenti, a condizione che il contrato di mutuo ipotecario di cui trattasi non possa sussistere in caso di soppressione di detta clausola abusiva, e che l’annullamento di tale contratto nella sua interezza esponga il consumatore a conseguenze particolarmente pregiudizievoli.”
Al di fuori della richiamata fattispecie, la sentenza rende ancor più attuale (semmai ce ne fosse bisogno) il difficile argomento della trasparenza dei contratti bancari.
La sentenza è disponibile per il download al seguente link.