In una ordinanza di qualche giorno addietro (n.4334 del 20 febbraio 2020), la Suprema Corte di Cassazione si occupa della cessione “in blocco” di crediti.
In merito, gli Ermellini ritengono che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale costituisca adempimento pubblicitario estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, ponendosi sullo stesso piano degli oneri previsti dall’art 1264 c.c.
Quindi, sarebbe da escludersi l’efficacia costitutiva della pubblicazione.
Nella stessa ordinanza, tuttavia, si afferma che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 (“Testo Unico Bancario”), la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
L’art. 58 TUB nel consentire la cessione a banche di aziende, di rami di azienda, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco detta infatti una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto e trova giustificazione principalmente nell’esigenza di agevolare la cessione di rapporti giuridici individuati in blocco.
La richiamata ordinanza, è disponibile per il download al seguente link.