La Suprema Corte torna a pronunciarsi in tema di nullità del mutuo fondiario per violazione del disposto ex art. 38, c.2, T.U.B.
Con ordinanza del 21 gennaio 2020, n. 1193, la Cassazione, sez. I, torna a precisare l’essenzialità del limite di finanziabilità ex art. 38, secondo comma, TUB.
Nel caso di specie, il Tribunale di Marsala escludeva tale nullità sul (in verità, discutibile) rilievo che la disciplina richiamata non è volta a tutelare interessi ulteriori estesi al regolare andamento dell’economia, o a tutelare la libera iniziativa imprenditoriale; la sfera degli interessi tutelati, secondo il Tribunale, andrebbe apprezzata nell’ambito esclusivo del settore bancario.
La Cassazione ha ritenuto questa argomentazione errata, poiché la giurisprudenza della Corte si è da ultimo consolidata attorno a una ricostruzione in termini esattamente opposti circa il fondamento della richiamata disciplina del T.u.b.; si è così affermato che il limite di finanziabilità ex art. 38, secondo comma, T.U.B. è elemento essenziale del contenuto del contratto, e il suo mancato rispetto determina la nullità del contratto stesso, costituendo un limite inderogabile all’autonomia privata in ragione della natura pubblica dell’interesse tutelato, volto a regolare il quantum della prestazione creditizia al fine di favorire la mobilizzazione della proprietà immobiliare e agevolare e sostenere l’attività di impresa.