Avv. Giuseppe MAPPA (fonte: tributarioweb.it)
La notifica di atti esattivi\tributari a mezzo posta privata e’ INESISTENTE anche dopo il 01.09.2017 e sino a quando agli operatori postali non saranno rilasciate dall’AGCOM le speciali licenze individuali.
La Commissione rìleva che il ricorso e’ fondato.
L’atto impugnato risulta effettivamente notificato a mezzo di vettore di posta privata e, come tale, trattasi di notificazione inesistente e non suscettibile di alcuna sanatoria.
La Commissione intende aderire all’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale della
Suprema Corte che ha stabilito che “la notifica degli atti tributari sostanziali e processuali effettuata da Poste private è inesistente, come tale insuscettibile di sanatoria, anche dopo l’entrata in vigore (10 settembre 2017) delle modifiche apportate dal Decreto Concorrenza (Legge n. 24/2017) in merito alla possibilità di notificazione attribuita anche agli operatori privati.
La Commissione evidenzia che gli operatori privati sono legittimati alla notificazione degli atti tributari e sostanziali soltanto doPao. Il rilascio delle nuove licenze individuali ad opera dell’AGCOM, il cui “Regolamento in materia di rilascio delle licenze, per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta … ” risulta essere stato emesso in data 28.10.2018 (Delibera AGCOM 7711.lCons) ed il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il proprio decreto in data 19107/2018.
Inoltre, fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ai sensi della succitata norma. Difatti deve trovare ancora conferma l’orientamento sinora espresso in materia dalla giurisprudenza di questa Corte innanzi citato.
Per di più premesso, la Commissione rileva che notifica dell’atto impugnato deve considerarsi inesistente, perchè avvenuta a mezzo Poste private: l’operatore privato Nexive spa, così come eccepito dalla ricorrente, non risulta intestataria di licenzia individuale speciale valida per “l’ambito territoriale” della Puglia. (cfr. Corte di Cassazione: n.301 del 7 febbraio 2018; n. 2173 del 29 gennaio 2018; n. 234 del 08 gennaio 2018; n. 23887 dell’11 ottobre 2017 ; n.2341201.8; n. 8089/2018; n. 21884/2018).